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#NursingProject, l'Infermiere di Famiglia

L' infermiere di famiglia, la nuova frontiera dell'Assistenza:Norme di riorganizzazione della funzione infermieristica.

Questa progetto in  via sperimentale, propone un nuovo modello di risposta infermieristica: l'Infermiere di Famiglia, inserito nel contesto del Progetto Habitat e Salute delle Comunità.
Esso seleziona, come aree d'azione integrata, quattro zone con edifici di proprietà del Comune o dell' Azienda Sanitaria.
Prevede di applicare un modello d'intervento, secondo le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, fatto d'azioni sinergiche tra enti, associazioni, rappresentanze dei cittadini per perseguire la promozione integrale della salute. L'azione fondamentale è il coinvolgimento dei residenti con metodologie che valorizzano le loro istanze e capacità di proposta e cooperazione. Nursing di territorio Un nursing è chiamato, dalle nuove pratiche quotidiane, a confrontarsi anche con problematiche abitative, di degrado ambientale, disagio economico e inquinamento. Un'assistenza infermieristica a tutto tondo che si apre alla collettività con risposte innovative e diversificate in rapporto all'emergere di nuovi bisogni del singolo e dei gruppi, implementando azioni volte all'educazione alla salute, più che all'educazione sanitaria. Le strategie politiche evidenziate sono le seguenti: promuovere un processo di sviluppo che comprenda gli attori rilevanti per la promozione della salute, allo scopo di garantire decisioni comuni, interventi integrati, interdisciplinari e la responsabilizzazione dei singoli e delle popolazioni, sui temi della salute; valutare i determinanti della salute, anche quelli sociali e culturali;
predisporre sistemi di valutazione dei risultati sulla salute;
assicurare un'assistenza sanitaria di base integrata e orientata a famiglie e comunità; garantire sistemi ospedalieri flessibili e di supporto all'assistenza sanitaria di base.
Può evitare inutili ricoveri, favorire la deospedalizzazione tempestiva, allo scopo di migliorare la qualità di vita del cittadino e favorirne il reinserimento sociale. L'infermiere specializzato nasce ufficialmente con il comma 566 della legge di stabilità 2014 che recita: "ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e Regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie e infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" . Quest' ultima legge è entrata in vigore l' 1 gennaio 2015.L'infermiere di famiglia: "aiuterà gli individui ad adattarsi alla malattia e alla disabilità cronica o nei momenti di stress, trascorrendo buona parte del suo tempo a lavorare a domicilio dei pazienti e con le loro famiglie. Tali infermieri danno consigli riguardo gli stili di vita ed i fattori comportamentali di rischio ed assistono le famiglie in materia di salute. Attraverso la diagnosi precoce, possono garantire che i problemi sanitari delle famiglie siano curati al loro insorgere. Con la loro conoscenza della salute pubblica, delle tematiche sociali e delle altre agenzie sociali, sono in grado di identificare gli effetti dei fattori socioeconomici sulla salute della famiglia e di indirizzarla alle strutture più adatte. Possono facilitare le dimissioni precoci dagli ospedali fornendo assistenza infermieristica a domicilio ed agire da tramite tra la famiglia ed il medico di base, sostituendosi a quest'ultimo quando i bisogni identificati sono di carattere prevalentemente infermieristico".Anche se il titolo di "Infermiere di Famiglia" fa supporre che oggetto dell'assistenza siano soltanto i membri delle famiglie così come comunemente intese, in effetti il ruolo è molto più ampio, comprendendo tutte le persone della comunità, sia che vivano con altri in una casa, sia si tratti di persone senza dimora e/o in qualche modo emarginate, nonché la comunità stessa. L'Infermiere di Famiglia giocherà inoltre un ruolo importante nel potenziamento delle comunità e nel lavoro congiunto con queste per incrementarne le risorse ed i potenziali e perché queste riescano a trovare soluzioni proprie ai loro problemi.
Art. 1 (Finalità)

1.La finalità della legge è il pieno riconoscimento della professione infermieristica sul piano dell'iter formativo, dello status giuridico e dell'autonomia professionale, responsabilizzandone le funzioni e il ruolo, come previsto dall' articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), nell'interesse primario della salvaguardia del diritto alla salute del cittadino. 2. La professione infermieristica deve diventare un punto di riferimento per qualsiasi politica di sviluppo dei servizi sanitari, dall'ospedale, al territorio e ai servizi domiciliari, sia sul piano dell'assistenza che della programmazione, della gestione e dell'organizzazione dei servizi.
Art. 2 (Obiettivi)

1. La legge si prefigge di: a) incentrare il modello organizzativo dell'assistenza infermieristica sull'appropriatezza delle prestazioni rispetto alle necessità clinico-assistenziali, sulla tempestività e la continuità della cura, sulla comunicazione con gli utenti; b) consentire una corretta gestione di funzioni ed attività proprie della professione infermieristica, per equilibrare i costi ai benefici e, quindi, migliorare lo standard qualitativo dell'assistenza; c) restituire a nuove figure di supporto le attività amministrative e igienico-alberghiere, migliorando la qualità dell'assistenza infermieristica; d) potenziare l'assistenza territoriale e domiciliare, nel riconoscimento del principio di sussidiarietà, riducendo le degenze ospedaliere, per far fronte ai problemi di salute legati all'invecchiamento della popolazione e alla diffusione della cronicità; e) garantire assistenza ai malati cronici o in fase acuta che non richiedono cure intensive o praticabili direttamente in ospedale, contribuendo a diminuire gli accessi in pronto soccorso, le degenze ospedaliere e le riammissioni.
Art. 3 (Servizio Infermieristico Regionale)

1. È Istituito il Servizio Infermieristico Regionale.
2. Il Servizio Infermieristico Regionale è ufficio di staff dell'Assessorato alla Sanità ed esercita funzioni ed attività di direzione del personale infermieristico per il raggiungimento degli obiettivi assistenziali.
3. Il responsabile del Servizio Infermieristico Regionale è un professionista dell'area infermieristica nominato dall'Assessore alla Sanità in possesso dei requisiti richiesti.
4. Il responsabile del Servizio Infermieristico Regionale, per l'espletamento delle sue funzioni ed attività, dispone di un ufficio presso l'Assessorato alla Sanità con personale proprio alle sue dirette dipendenze e si avvale dei dirigenti infermieristici aziendali di cui all'articolo 10.
5. È attivato presso l'Ufficio Infermieristico regionale un numero verde, aperto a tutti i professionisti dell'area infermieristica e agli studenti del corso di laurea in scienze infermieristiche o che intendano intraprendere la professione, che fornisce informazioni inerenti il corso di laurea, la formazione professionale, gli aspetti contrattuali e legislativi riguardanti la professione infermieristica.
Art. 4 (Compiti del Servizio Infermieristico Regionale)

1. Sono compiti primari del Servizio Infermieristico Regionale: a) il censimento ed il monitoraggio della domanda e del bisogno di infermieri e delle figure di supporto all'assistenza per le mansioni amministrative e igienico-alberghiere nelle aziende sanitarie e ospedaliere; b) la pianificazione del fabbisogno di dotazioni organiche infermieristiche e della loro distribuzione nelle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché del fabbisogno delle figure di supporto all'assistenza; c) la definizione e la verifica dei livelli di qualità e delle modalità di erogazione dell'assistenza infermieristica; d) la programmazione e la gestione di iniziative di formazione del personale infermieristico e di supporto; e) la promozione e l'attuazione di progetti di ricerca e sperimentazione finalizzati al miglioramento dell'assistenza ad alla valorizzazione delle competenze professionali; f) la progettazione degli interventi di carattere organizzativo e delle iniziative nell'ambito dell'assistenza infermieristica; g) l'attuazione degli interventi necessari ad incentivare l'accesso alla professione infermieristica, anche attraverso la concessione di borse di studio per le famiglie a basso reddito e campagne informative ed incontri organizzati con gli studenti delle scuole secondarie.
2. Il Servizio Infermieristico Regionale partecipa alle attività degli altri uffici e servizi in staff all'Assessorato alla Sanità ed ha l'autorità di richiedere ed ottenere dalla Direzioni Generali della A.S.P. o A.O. le informazioni ed i dati necessari all'espletamento delle proprie funzioni e compiti.
Art. 5 (Aree di intervento)

1. Il Servizio Infermieristico Regionale è articolato su tre differenti aree di intervento: a) area ospedaliera; b) area territoriale; c) area formativa e di ricerca.
2. Il responsabile regionale del Servizio Infermieristico nomina autonomamente tre professionisti infermieri referenti per le tre differenti aree.
Art. 6 (Area ospedaliera)

1. Il responsabile dell'area ospedaliera del Servizio Infermieristico Regionale ha il compito di organizzare, pianificare e proporre linee di indirizzo e protocolli assistenziali espliciti di cui all'articolo 9, destinati alle aziende ed ai presidi ospedalieri, nonché di monitorare, pianificare e definire quanto previsto al comma 1, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 4, per quanto attiene all' area di competenza.
Art. 7 (Area territoriale)

1. Il responsabile dell'area territoriale del Servizio Infermieristico Regionale, oltre a quanto previsto dall'articolo 6, per quanto attiene all'area di sua competenza, ha il compito di gestire, controllare ed organizzare l'attività degli ambulatori infermieristici di cui all'articolo 11, nonché di monitorare, pianificare e definire le attività dell'infermiere di famiglia, di cui all'articolo 12.
Art. 8 (Area formativa e di ricerca)

1. Il responsabile dell'area formativa e di ricerca del Servizio Infermieristico Regionale ha il compito di programmare e promuovere quanto previsto al comma 1, lettere e) ed f) dell'articolo 4, sentiti i dirigenti infermieristici aziendali di cui all'articolo 10 e avuto riguardo alle esigenze locali; collabora, dettando le linee guida, di concerto con le aziende sanitarie ed ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della Sanità e dal Dipartimento degli Affari Sociali, alla effettuazione dei corsi di formazione dell'operatore socio sanitario e alla organizzazione delle relative attività didattiche prevedendone il fabbisogno in tutte le realtà locali; organizza, avvalendosi dei referenti infermieristici aziendali, i tirocini presso le strutture ed i servizi nel cui ambito la figura professionale dell'operatore socio-sanitario è prevista; promuove, in collaborazione con le università, l'attivazione dei master e dei corsi di laurea specialistica previsti dalla vigente legislazione, nonché il decentramento delle sedi formative.
Art. 9 (Piani, indirizzi e protocolli infermieristici)

1. L'Assessorato alla Sanità, di concerto con il Servizio Infermieristico Regionale, interviene sull'assistenza infermieristica per mezzo di piani, indirizzi e protocolli assistenziali ed operativi espliciti, destinati alle direzioni generali e ai dirigenti infermieristici aziendali di cui all'articolo 10.
Art. 10 (Dirigente infermieristico)

1. È obbligo delle aziende sanitarie ed ospedaliere, al fine di migliorare l'assistenza e la distribuzione delle risorse, istituire il servizio dell'assistenza infermieristica, conferendo l'incarico di dirigente del medesimo servizio ad un professionista dell'area infermieristica, come previsto dall' articolo 7 della legge 251/2000.
Art. 11 (Ambulatori infermieristici)

1. Sono istituiti gli ambulatori infermieristici.
2. Gli ambulatori infermieristici sono strutture organizzate e integrate nel sistema pubblico territoriale, dirette da professionisti dell'area infermieristica, anche in forma associativa, che operano in collaborazione con il medico di medicina generale per quanto attiene alle prestazioni di competenza.
3. Gli ambulatori infermieristici hanno il compito di erogare prestazioni infermieristiche; di fornire informazioni e consulenze, avvalendosi, quando è necessario, di consulenze mediche, in collaborazione con i medici di famiglia; di favorire, attraverso la formazione e l'addestramento, l'autonomia dei pazienti e dei loro familiari durante il percorso della malattia, riducendo la richiesta di prestazioni sanitarie per manovre auto eseguibili e l'incidenza di complicanze legate a manovre non corrette.
4. Gli operatori infermieristici interessati operano in convenzione con la Regione.
5. L'ammissione al servizio degli ambulatori infermieristici è subordinata alla apposita domanda dell'interessato e dei familiari tramite apposito ufficio attivato presso ogni A.S.P.
Art. 12 (Infermiere di famiglia e cure domiciliari)

1. L'infermiere di famiglia opera presso gli ambulatori infermieristici di cui all'articolo 11 e un numero predefinito di nuclei familiari.
2. L'infermiere di famiglia è responsabile delle cure domiciliari del paziente.
3. Per cura domiciliare si intende una modalità di assistenza sanitaria, erogata al domicilio del paziente dall'infermiere in collaborazione con il medico di famiglia, alternativa al ricovero ospedaliero, destinata a persone con patologie trattabili a domicilio e finalizzata a favorire la permanenza del paziente nel proprio ambiente, salvaguardando le sue residue capacità di autonomia e di relazione, ed a ridurre i tempi di degenza ospedaliera ed i ricoveri non necessari.
4. Le cure domiciliari sono attivate, anche su richiesta del singolo cittadino interessato, tramite l'apposito ufficio.

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Per info: Francesco Anoldo
              fanoldo@gmail.com
                3667773550

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