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Calabria: Anoldo, si faccia Chiarezza Sulle difformità Procedurali per la Stabilizzazione degli Infermieri Precari



La Regione Calabria conta circa 150 precari aventi i requisiti per la stabilizzazione. Il 23 Aprile 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM che consente la stabilizzazione dei precari del servizio sanitario nazionale. Il testo dà attuazione al dl. 101/2013 convertito dalla L. 125/2013 che nell’ottica di perseguire gli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica, prevede la possibilità di indire procedure concorsuali riservate al personale precario del servizio sanitario”. Il decreto stabilisce che i concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato dei precari dovranno essere espletati entro il 31 dicembre 2018 nel limite massimo del 50% delle risorse finanziarie disponibili per assunzioni a tempo indeterminato. Ai concorsi potranno partecipare i precari che alla data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,"non è  previsto come requisito  per il raggiungimento dei 36 mesi il contratto per sostituzione".  Ma purtroppo in Calabria le cose sembrano più semplici a dirsi che a farsi. Succede che nonostante le linee guida erano chiare e precise la difformità  sta creando il Caos. il DPCM sembrava essere la tanto agognata cura per il male quasi incurabile di coloro che da anni sono affetti dalla precarietà lavorativa. Ma le terapie si sa non sono prive di effetti collaterali. Si perché già dopo i Concorsi di Cosenza e Reggio quello che ne è  venuto fuori Sono ERRORI che hanno causato Ricorsi  al TAR ed nel caso di Reggio Calabria anche un esposto alla Procura della Repubblica.  Quale sarà il destino dei 100 precari che nonostante i Requisiti sono rimasti fuori? La Corte di Giustizia europea con una sentenza del 26/11/2014, ha dichiarato contraria al diritto dell’Unione Europea la normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato nella parte in cui prevede la reiterazione, da parte della Pubblica amministrazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi(art. 10, comma 4bis, del Decreto Legislativo n. 368/2001) per cui le pubbliche amministrazioni per non incorrere in sanzioni devono limitare i contratti a termine. Questa confusione   protrebbe dare un’unico risultato: quello di un sostanziale impoverimento del servizio, a danno dei cittadini.

Nota Bene:
Foto 1e 2 Azienda di Reggio Calabria Candidata prima esclusa e poi Misteriosamente Ammessa.
Foto 3 Azienda di Cosenza stessa Candidata esclusa per non Avere i Requisiti....
Foto 4 DPCM CHE PARLA DI GRADUATORIE Regionali










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