Il fenomeno del demansionamento infermieristico ormai è un fenomeno che in Italia ha assunto delle Proporzioni enormi. Servono Soluzioni Urgenti dichiara il "Responsabile di Confintesa Sanità Calabria Francesco Anoldo."
“Premesso che il codice deontologico dell’infermiere prevede all’articolo 49: “L’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che" possono eccezionalmente verificarsi" nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale.” Con l’abrogazione del mansionario (legge 42/99), il legislatore prende atto della crescita culturale della professione infermieristica e ne traccia l’ambito attraverso il profilo professionale dell’infermiere (D.M. 739 del 14 settembre 1994), il Codice Deontologico e la formazione di base e post base nelle università. Contestualmente nascono le cosiddette “figure di supporto” OTA e OSA, successivamente confluite nel nuovo profilo di O.S.S. L’O.S.S. è l’operatore che svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario. Le attività dell’ O.S.S. sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita e si esplicano in particolare in: assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero (assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale); intervento igienico-sanitario e di carattere sociale; supporto gestionale, organizzativo e formativo. Considerato che per mansione inferiore si intende quella assegnata (da una norma) ad una diversa qualifica e che, invece, viene svolta da una qualifica superiore con carattere di continuità, prevalenza ed esclusività (Cass. Sez. V, sent. 1116 del 21.07.1995). L’infermiere, se deve organizzare l’assistenza, se deve essere responsabile generale, non può e non deve svolgere le “mansioni” per le quali sono state individuate e create altre figure di supporto: O.S.S. che entrano a far parte dell’enturage dell’assistenza diretta sul paziente. “Lo svolgimento di mansioni inferiori influisce negativamente sulla formazione e sulla crescita professionale del dipendente tanto da depauperare il proprio bagaglio tecnico-culturale fino a limitarne gravemente le proprie capacità e possibilità di sviluppo, danneggiando il prestigio, la carriera e la competenza specialistica in un determinato settore”. – Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 23 marzo 2005, n. 6326. Posto che le mansioni inferiori sono vietate e non ammesse neppure di fatto, demansionare l’infermiere significa cagionare un danno alla professionalità, immediatamente risarcibile ex art. 1226 C.C. (artt. 1218 e 2043 ) francesco Anoldo
“Premesso che il codice deontologico dell’infermiere prevede all’articolo 49: “L’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che" possono eccezionalmente verificarsi" nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale.” Con l’abrogazione del mansionario (legge 42/99), il legislatore prende atto della crescita culturale della professione infermieristica e ne traccia l’ambito attraverso il profilo professionale dell’infermiere (D.M. 739 del 14 settembre 1994), il Codice Deontologico e la formazione di base e post base nelle università. Contestualmente nascono le cosiddette “figure di supporto” OTA e OSA, successivamente confluite nel nuovo profilo di O.S.S. L’O.S.S. è l’operatore che svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario. Le attività dell’ O.S.S. sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita e si esplicano in particolare in: assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero (assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale); intervento igienico-sanitario e di carattere sociale; supporto gestionale, organizzativo e formativo. Considerato che per mansione inferiore si intende quella assegnata (da una norma) ad una diversa qualifica e che, invece, viene svolta da una qualifica superiore con carattere di continuità, prevalenza ed esclusività (Cass. Sez. V, sent. 1116 del 21.07.1995). L’infermiere, se deve organizzare l’assistenza, se deve essere responsabile generale, non può e non deve svolgere le “mansioni” per le quali sono state individuate e create altre figure di supporto: O.S.S. che entrano a far parte dell’enturage dell’assistenza diretta sul paziente. “Lo svolgimento di mansioni inferiori influisce negativamente sulla formazione e sulla crescita professionale del dipendente tanto da depauperare il proprio bagaglio tecnico-culturale fino a limitarne gravemente le proprie capacità e possibilità di sviluppo, danneggiando il prestigio, la carriera e la competenza specialistica in un determinato settore”. – Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 23 marzo 2005, n. 6326. Posto che le mansioni inferiori sono vietate e non ammesse neppure di fatto, demansionare l’infermiere significa cagionare un danno alla professionalità, immediatamente risarcibile ex art. 1226 C.C. (artt. 1218 e 2043 ) francesco Anoldo